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Contributi a fondo perduto del Decreto Rilancio
Chiarimenti con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 13-6-2020
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 13-6-2020 ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento del contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19 previsto dal Decreto 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”) i cui elementi qualificanti sono i seguenti:
- I beneficiari sono gli esercenti attività d’imprese e di lavoro autonomo e di reddito agrario, con alcune esclusioni tra le quali vi sono gli intermediari finanziari, le holding e i professionisti iscritti alle Casse previdenziali e alla gestione separata Inps;
- il contributo è riconosciuto a condizione che:
- nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2019 per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare) l’ammontare dei ricavi o dei compensi sia stato inferiore a cinque milioni di euro;
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
- i ricavi rilevanti per la verifica della condizione sub a) sono quelli tipici dell’impresa rappresentati dai corrispettivi delle cessioni di beni, materie prime e semilavorati e delle prestazioni di servizi e per i titolari di arti e professioni dei compensi percepiti;
- la condizione sub b) riguarda le operazioni che hanno concorso alle liquidazioni IVA dei mesi di aprile 2019 e 2020 ed effettuate in tali mesi. Questa precisazione comporta che per la determinazione del fatturato rilevante serve considerare le fatture immediate alla data di emissione e le fatture differite alla data del documento di trasporto;
- il contributo è determinato applicando una percentuale decrescente alla riduzione del fatturato nella seguente misura:
- 10% per ricavi e compensi compresi tra uno e cinque milioni di euro;
- 15% per ricavi e compensi compresi tra un milione e quattrocentomila euro;
- 20% per ricavi e compensi inferiori a quattrocentomila euro.
- la misura minima del contributo è fissata in mille euro per le persone fisiche e in duemila euro per le società;
- il contributo non è soggetto a tassazione.
07/2020
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