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Imposta di registro – riqualificazione degli atti

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 158 del 21 luglio 2020 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20 del DPR 131/1986.

Imposta di registro

 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 158 del 21 luglio 2020 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20 del DPR 131/1986 (Testo Unico sull’Imposta di Registro) il quale dispone che “l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

 

L’articolo 20 era stato riformulato dall’articolo 1 comma 87 della Legge 205/2017 per superare la precedente interpretazione secondo la quale l’interprete poteva valorizzare la causa reale di più atti collegati, ovvero gli effetti economici realizzati dalla combinazione di più atti. Tale impostazione ha consentito, tra l’altro, all’Amministrazione Finanziaria di riqualificare come cessione d’azienda la cessione di quote di una società di nuova costituzione preceduta dal conferimento di un’azienda e quindi di chiedere l’assoggettamento alla più gravosa imposta proporzionale anziché in misura fissa.

 

L’eccezione di incostituzionalità era stata sollevata dalla Corte di Cassazione (ordinanza del 23 settembre 2019 n. 212) per l’asserita violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione. La sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2020 mette termine ad una annosa controversia che ha ingenerato notevoli elementi di incertezza nell’inquadramento ai fini dell’imposta di registro delle operazioni di conferimento di azienda seguite dalla cessione delle quote (o azioni) rivenienti dallo stesso.

 

09/2020
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