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CONTRIBUENTI FORFETTARI - Ripartizione della detrazione per figli a carico
L’articolo 12, comma 1, lettera c), D.P.R. 917/1986 prevede che la detrazione per figli a carico debba essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori, ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetti al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. Un lavoratore dipendente, sposato con una libera professionista che ha optato per il regime forfetario, può fruire della detrazione per i figli a carico nella misura del 100%, anziché applicare la ripartizione del 50% per ciascun genitore, solo se possiede un reddito complessivo più elevato rispetto a quello della moglie. Il reddito della moglie rileverà al lordo dei contributi previdenziali, insieme agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 69, 22/07/2019)