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CREDITO IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta spettante dal 1/7/2020

L’articolo 22, comma 1, D.L. 124/2019 ha previsto la spettanza di un credito di imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico tracciabili, in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente relativi al periodo di imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. L’Agenzia delle entrate ha istituito a tal fine il codice tributo 6916 per l’utilizzo del credito di imposta nel modello F24: la compensazione può avvenire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 48, 31/08/2020)

09/2020
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