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Requisiti per la richiesta del DURF

Le operazioni in reverse charge e split payment sono rilevanti.

La richiesta del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), che consente di non applicare la disciplina di verifica delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti, trova un sensibile ampliamento nella Risoluzione n. 53 del 22 settembre 2020. La verifica intende contrastare le pratiche di utilizzo illecito della manodopera imponendo al committente di controllare la regolare esecuzione e versamento delle ritenute effettuate sui redditi corrisposti ai lavoratori impiegati negli appalti e subappalti di valore superiore a Euro 200.000. I committenti possono esimersi da tale gravoso onere richiedendo alle imprese appaltatrici e subappaltatrici un certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate che attesti il rispetto dei requisiti fissati dalla norma, tra i quali vi è il versamento nell’ultimo triennio nel conto fiscale di importi complessivi pari ad almeno il 10% dei ricavi o compensi dichiarati. Tale parametro potrebbe essere di difficile raggiungimento per i soggetti con un importo significativo di fatture emesse in regime di reverse charge o split payment nei quali il debito d’imposta è traslato sul cessionario o committente. Tali operazioni, pur concorrendo alla formazione del volume d’affari IVA, non determinano un IVA a debito per il cedente (o prestatore) che spesso si trova in una posizione strutturale di credito IVA. Non essendovi, nella generalità dei casi, alcun debito IVA periodico, l’ammontare dei versamenti che transitano in conto fiscale è ridotto o comunque inferiore alla soglia del 10% dei ricavi o compensi dichiarati, rendendo impossibile l’ottenimento del certificato di regolarità fiscale. La Risoluzione n. 53 pone un rimedio prevedendo che l’IVA relativa alle operazioni in reverse charge e split payment è conteggiata tra i versamenti rilevanti ai fini del calcolo della soglia del 10%. In questo modo il rilascio del DURF diventa più agevole per molti soggetti. Per la stessa ragione possono essere computati nei versamenti rilevanti anche l’imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci oppure confluito nel consolidato fiscale, e l’IVA della liquidazione periodica trasferita dalla società controllata alla società controllante, nel caso esse partecipino alla liquidazione IVA di gruppo.

09/2020
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