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SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

Facoltà per le imprese di sospendere gli ammortamenti del 2020

Il Dl 104/2020 (decreto “Agosto”) concede la possibilità alle imprese di sospendere l’iscrizione contabile delle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali per il periodo d’imposta 2020 fino a concorrenza dell’intero ammontare con l’esclusione dei soggetti che adottano i princìpi contabili internazionali (IAS/IFRS). La misura intende sollevare i risultati economici, destinati ad essere incisi pesantemente dalle conseguenze della pandemia Covid-19, dall’onere degli ammortamenti, con un effetto favorevole sulla situazione patrimoniale del 2020. Il differimento comporta l’allungamento di un anno del periodo d’ammortamento. La sospensione dell’ammortamento non comporta una penalizzazione fiscale: la quota non imputata a conto economico è deducibile dagli imponibili IRES ed IRAP nei limiti ordinari mediante una variazione in diminuzione da esporre nella dichiarazione dei redditi. Allo scopo di evitare un depauperamento conseguente alla possibile distribuzione di un utile superiore a quello che si sarebbe realizzato con l’iscrizione della quota di ammortamento, è obbligatoria la costituzione di una riserva indisponibile di utili di importo pari alla quota stessa. In caso di incapienza dell’utile dell’esercizio, la riserva è integrata da riserve di utili pregressi oppure da riserve patrimoniali di altro genere e, in mancanza, dall’accantonamento di utili degli esercizi successivi. La riserva indisponibile sarà liberata quando i beni saranno completamente ammortizzati. Non è ammesso alcun utilizzo della riserva. La deduzione fiscale della quota non imputata comporta la necessità di rilevare le corrispondenti imposte differite calcolate con le aliquote ordinarie IRES ed IRAP. Nella nota integrativa occorre fornire la ragione della sospensione dell’ammortamento (che con evidenza è quella della legge stessa) nonché dei conseguenti effetti economici, finanziari e patrimoniali. La sospensione può riguardare una o più immobilizzazioni consentendo una notevole flessibilità nell’adozione della misura. La sospensione dell’ammortamento degli oneri pluriennali (spese di impianto e ampliamento e costi di sviluppo) non ne comporta la deducibilità extra contabile in quanto la deduzione discende dall’importo iscritto in conto economico per il principio di derivazione.

11/2020
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