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ORGANI DI CONTROLLO

Possibile la revoca della nomina avvenuta entro l’approvazione del bilancio 2019?

La nomina dell’organo di controllo a seguito del superamento dei limiti ai sensi dell’articolo 2477, cod. civ. viene differita dall’articolo 51-bis, D.L. 34/2020 al termine di approvazione del bilancio dell’esercizio 2021. In dottrina si è sviluppato un dibattito sulla sorte degli organi di controllo nominati entro il 28 giugno 2020 (termine di approvazione dei bilanci dell’esercizio 2019), essendo stata la normativa inerente la proroga del termine per la nomina pubblicata in Gazzetta ufficiale successivamente. L’Interrogazione parlamentare chiarisce che chi non ha provveduto ad adeguarsi entro il 28 giugno 2020 è da considerarsi rimesso in termini. Avere, invece, provveduto anticipatamente in linea con la disposizione normativa previgente non sembra possa interpretarsi come fattispecie che fa venire meno l’obbligo medio tempore. Sul tema è stato pubblicato anche il documento di ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti del 15 ottobre 2020.

(Ministero dell’economia e delle finanze, risposta a interrogazione parlamentare n.n3-01842, 15/10/2020)

11/2020
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