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DEDUZIONE DEI COSTI DI SPONSORIZZAZIONE
L’inerenza all’attività è presupposto della deduzione del costo
L’ordinanza della Cassazione n. 6368 interviene a ribadire che la valutazione dell’inerenza del costo ai fini della sua deducibilità risiede nella correlazione con l’attività svolta e non con i ricavi realizzati o astrattamente realizzabili. La pronuncia degli ermellini trae origine dalla contestazione dell’Agenzia delle Entrate a una società in merito alla deduzione di costi per spese di sponsorizzazioni reputati non inerenti perché incongrui all’attività svolta ed antieconomici rispetto alle prestazioni ricevute dalla controparte. Analoghi argomenti erano utilizzati per negare la detrazione dell’IVA assolta dalla società. Si tratta di una posizione sovente affermata dall’Agenzia per escludere la deduzione sostenendo la mancanza di un effettivo ritorno economico della spesa sostenuta e quindi la carenza dell’inerenza del costo all’attività da cui derivano i ricavi che formano il reddito imponibile. L’ordinanza in esame si pone in contrasto con le pronunce di merito di primo e secondo grado che avevano confermato la ripresa dell’Agenzia, ma si pone in continuità con l’indirizzo della Suprema Corte. Il requisito dell’inerenza del costo deve essere verificato rispetto all’attività svolta dal contribuente e non al beneficio quantificato in termini di ricavi ritratto dalla spesa. L’antieconomicità del costo può costituire un elemento per valutare l’inerenza del costo, ma non si sostituisce all’inerenza stessa, che è concetto più ampio e slegato dai ricavi conseguiti o conseguibili dall’impresa. Pur non essendo oggetto dell’ordinanza, è importante evidenziare che gli importi fino a € 200.000 corrisposti a società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive sono considerate spese di pubblicità e come tali inerenti e congrue all’esercizio dell’attività commerciale. Tali spese sono quindi deducibili dal reddito ex lege, senza la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, a condizione che il soggetto percipiente abbia svolto un’attività di sponsorizzazione a favore dell’erogante.