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RIMBORSO CONNESSIONI INTERNET
L’Agenzia delle entrate ha recentemente specificato che il rimborso riconosciuto ai dipendenti per le connessioni ad Internet effettuate per garantire le prestazioni lavorative “a distanza” rileva fiscalmente come reddito per i lavoratori ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir, mentre per il datore di lavoro questi rimborsi possono considerarsi deducibili ai sensi dell’articolo 95, comma 1, Tuir nella misura in cui l’attivazione della connessione dati rappresenti una “conditio sine qua non” per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 371 del 24 maggio 2021)
07/2021
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