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BONUS STRAORDINARI PER LE AZIENDE ENERGIVORE E GASIVORE
Come noto i Decreti Energia n. 17 e 21 del 2022 hanno previsto dei bonus straordinari per le aziende energivore e gasivore ossia quelle a forte consumo di energia elettrica e gas naturale nonché per le imprese diverse. Ora conrisoluzione n. 18 del 14 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate, ha reso disponibili, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in parola entro il 31 dicembre 2022, i seguenti codici tributo:
- “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
- “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
Gli stessi vanno inseriti nella sezione “Erario”, della colonna “importi a credito compensati” dell’F24, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento è quello in cui la spesa è stata sostenuta.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022)