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ESENZIONE IVA PER PRESTAZIONI PROPRIE CASE DI RIPOSO E SIMILI

Con risposta a interpello n. 221 del 27 aprile 2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla esenzione Iva per prestazioni proprie delle case di riposo e simili a gestione globale (articolo 10, comma 1, n. 21), D.P.R. 633/1972).

In particolare, viene chiarito che, stante il carattere oggettivo dell'esenzione Iva di cui all'articolo 10, comma 1, n. 21) del Decreto Iva, nel caso di specie si ritiene che possano essere fatturate in esenzione da Iva le rette relative ai:

  • servizi di alloggio;
  • servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona;
  • altre prestazioni accessorie a questi ultimi;

che la società rende ai suoi ospiti portatori di handicap psichici.

   (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 221 del 27 aprile 2022)

05/2022
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