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NOVITÀ IN TEMA DI RIADDEBITO DELLE SPESE TRA MEDICI ASSOCIATI
Con la risposta a interpello n. 161/E/2024 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si rende applicabile alle Associazioni della medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale, l'esenzione Iva di cui all’articolo 10, comma 2, D.P.R. 633/1972. Nel caso di specie, pertanto, alle operazioni di riaddebito delle spese comuni della sede associativa da parte dell'Associazione istante ai medici associati, troverà applicazione il regime di esenzione dall'Iva di cui all'articolo 10, comma 2, D.P.R. 633/1972.
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 161/E del 26 luglio 2024)
09/2024
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