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SCIOGLIMENTO CONSENSUALE CONTRATTO

Con la risposta a interpello n. 4 del 13 gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate a seguito dello scioglimento consensuale di un contratto non possono essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, laddove siano somme restituite al committente.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 4/E/2025)

02/2025
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