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Sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 marzo 2020 n. C-94/19
Il distacco di personale costituisce una prestazione rilevante ai fini IVA
La sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 marzo 2020 n. C-94/19 ha stabilito che il distacco di personale costituisce una prestazione rilevante ai fini IVA a prescindere dal fatto che l’importo del corrispettivo coincida o meno con l’onere sostenuto dalla distaccante.
La decisione si pone in netto contrasto con la legislazione italiana in materia rintracciabile nell’articolo 8 comma 35 della Legge 67/1988 la quale prevede il non assoggettamento all’imposta dell’onere del distacco del personale a condizione che il corrispettivo versato dal distaccatario corrisponda al costo per il distaccante.
Successivamente la Corte di Cassazione con sentenza n. 23021 del 7 novembre 2011 aveva affermato che nel caso il corrispettivo si discostasse dal costo, l’intero importo fosse assoggettato ad IVA. Ora la pronuncia della Corte di Giustizia UE modifica radicalmente quello che era ormai la prassi italiana.
Si rende necessario un intervento urgente del legislatore nazionale per conformare la disposizione interna con il principio affermato dal giudice comunitario.